14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11181 del 23 novembre 1985
Testo massima n. 1
Per leggi di ordine pubblico debbono intendersi non solo quelle che tutelano la sicurezza pubblica, ma, in senso più ampio, i principi fondamentali dello Stato, tradotti nell’ordinamento giuridico in norme precettive, munite di sanzioni anche di carattere non penale, tra i quali rientrano quelli che autorizzano lo Stato a procurarsi i mezzi finanziari per assicurare alla generalità, attraverso le imposizioni e la riscossione dei tributi, servizi pubblici, secondo le determinazioni delle leggi tributarie. Ne consegue che risponde del delitto di cui all’art. 415 c.p. in riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 colui il quale istiga i contribuenti a non effettuare il pagamento delle imposte dirette e li inciti alla cosiddetta obiezione fiscale relativamente alle spese militari, consistente nell’autoriduzione tributaria per quella parte di imposta destinata agli armamenti, e ad omettere, quindi, il versamento del corrispondente importo.
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