Cass. civ. n. 18207 del 10 settembre 2004

Testo massima n. 1


Gli atti di riconoscimento del diritto altrui, da parte del possessore, interruttivi del termine utile per l'usucapione (artt. 1165 e 2944 c.c.) possono essere provati anche per testimoni, in mancanza di specifica disposizione normativa contraria o limitativa al riguardo.

Normativa correlata