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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 26907 del 3 luglio 2001

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 26907 del 3 luglio 2001

Testo massima n. 1

A seguito della sentenza interpretativa della Corte cost. n. 65/70, l’apologia di reato punita dall’art. 414 ultimo comma c.p. deve considerarsi reato a pericolo concreto; pertanto la condotta di chi compia l’esaltazione di un fatto o del suo autore al fine di spronare altri all’imitazione o anche solo per negare la ripugnanza del fatto o del suo autore, deve tradursi in un comportamento che abbia probabilità di un effetto suggestivo tenuto conto della qualità dell’agente e della massa generalizzata di persone potenziali recettrici delle espressioni apologetiche. [ Nella specie, la S.C. ha ritenuto che configurasse il reato de quo la condotta di un sindaco che relativamente ad un omicidio compiuto ai danni di un tunisino, aveva affermato al telegiornale di una emittente televisiva nazionale che «nella medesima situazione anche lui avrebbe fatto lo stesso» e che «così il tunisino non poteva più nuocere a nessuno» e, in due quotidiani, che anche lui avrebbe fatto altrettanto, «anzi avrebbe ammazzato lo spacciatore con le sue mani.

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