14 Mag Corte costituzionale sentenza n. 65 del 4 maggio 1970
Posted at 20:08h
in Massimario
Testo massima n. 1
Non è fondata, in relazione all’art. 21 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell’art. 414 ultimo comma c.p., perché nell’ordinamento attuale l’apologia punibile è solo quella manifestazione di pensiero, che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]