Cass. civ. n. 25250 del 29 novembre 2006
Testo massima n. 1
In tema di usucapione, ai sensi del'art. 1165 c.c. in relazione all'art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus, interrompe il termine utile per l'usucapione. (Nella specie è stata confermata la sentenza impugnata che, nell'escludere l'animus possidendi da parte del possessore, aveva rilevato che il medesimo aveva trattato l'acquisto della proprietà del bene, così manifestando non solo di essere a conoscenza dell'appartenenza del bene ad altri, ma anche di riconoscere l'altrui proprietà).