14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 610 del 20 gennaio 1989
Testo massima n. 1
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone a quello di estorsione possono avere in comune la materialità del fatto ma non quello intenzionale perché questo nell’estorsione è rivolto a conseguire un ingiusto profitto con la coscienza che quanto preteso non è dovuto, mentre nell’esercizio arbitrario l’agente è animato da una spinta psicologica di realizzare una pretesa legittima, anche se eventualmente infondata, che potrebbe formare oggetto di una vertenza giudiziaria.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]