14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6445 del 28 aprile 1989
Testo massima n. 1
Il criterio di differenziazione tra le due ipotesi delittuose previste dall’art. 629 c.p. e dall’art. 393 c.p., risiede nell’elemento soggettivo. Nel reato di estorsione l’intenzione dell’agente si concretizza nel fine di conseguire un profitto, pur sapendo di non averne alcun diritto, mentre, nel reato di ragion fattasi, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se giuridicamente infondata, di attuare un suo preciso diritto, di realizzare, cioè, personalmente e direttamente una pretesa che potrebbe obiettivamente formare oggetto di una vertenza giudiziaria.
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