14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8836 del 5 settembre 1991
Testo massima n. 1
Il reato di «ragion fattasi» di cui all’art. 393 c.p. non è escluso dalla circostanza che il preteso diritto appartenga a soggetto diverso dall’agente, se questi, nella qualità di negotiorum gestor e senza la necessità di investiture formali, opera nel di lui interesse, concorrendo, così, nella commissione del reato de quo. Qualora però il predetto agente — seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 c.p. nella previsione del suindicato art. 393 stesso codice — inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri illeciti interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del reato di estorsione ex art. 629 c.p. [ Nella fattispecie l’imputato ad un certo momento ha gestito nel proprio tornaconto la situazione, illecitamente ricevendo ed indebitamente azionando le cambiali che la parte offesa era stata costretta a rilasciargli ].
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