14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 32 del 5 gennaio 1995
Testo massima n. 1
Non è configurabile, per mancanza di arbitrarietà, il delitto di cui all’art. 393 c.p., nella condotta di un imprenditore edile che, tenuto in forza di contratto preliminare alla vendita di appartamenti in edilizia convenzionata, rifiuta la consegna delle chiavi degli appartamenti e la stipula del contratto definitivo, in mancanza di adempimento per le migliorie richieste e realizzate in corso d’opera. L’arbitrarietà è, infatti, esclusa dall’art. 1460 c.c., secondo cui, nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria. Si realizza in tal modo una forma di autotutela che l’ordinamento, rifiutando in questa ipotesi il principio del solve et repete, ammette e salvaguarda anche in sede penale dell’art. 393 del codice, proprio attraverso l’avverbio «arbitrariamente».
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