14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7028 del 21 giugno 1995
Posted at 16:52h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il possesso ad usucapione non è interrotto dall’attività del convenuto diretta a conseguire il rigetto della domanda dell’attore che abbia ad oggetto l’accertamento giudiziale dell’inefficacia del titolo di acquisto dello stesso convenuto, giacché ai fini della suddetta interruzione è idonea solo la proposizione di una specifica domanda giudiziale diretta al recupero del possesso.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]