14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 28030 del 9 luglio 2009
Posted at 20:08h
in Massimario
Testo massima n. 1
Integra il reato di cui all’art. 405 c.p. la turbativa di una funzione funebre effettuata dopo la celebrazione del rito religioso, quando la salma è ancora esposta in Chiesa. [ Nella specie, gli imputati, appena terminata la Messa, avevano manifestato con grida all’interno della Chiesa, proferendo ingiurie alle autorità civili presenti al funerale ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]