14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12319 del 29 novembre 2000
Posted at 20:08h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del reato di esercizio abitrario delle proprie ragioni, presupposto essenziale è la buona fede dell’agente in ordine alla legittimità della propria pretesa, per la cui sussistenza è irrilevante, nei limiti della ragionevolezza del convincimento, che l’agente identifichi erroneamente il suo antagonista o ritenga erroneamente coinvolto anche altro soggetto.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]