14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2888 del 12 aprile 1986
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, nella nozione di «violenza» rientra anche il mutamento della destinazione delle cose stesse, che si verifica quando con qualsiasi atto o fatto materiale sia impedita, alterata o modificata la loro utilizzabilità, come quando, sostituendosi la serratura della porta d’ingresso, si sia impedito l’accesso ad un appartamento a colui che ne sia il compossessore o condetentore, perché una simile azione concreta la immutazione della specifica destinazione che la cosa possiede ai fini della particolare utilizzazione cui l’hanno destinata le parti interessate al suo godimento.
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