14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11381 del 10 novembre 1994
Testo massima n. 1
Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose [ art. 392 c.p. ], non è rilevante che il diritto che si sia inteso tutelare, in concreto sussista, bensì solo che, invece di farlo valere in giudizio, lo si sia esercitato in modo antigiuridico: il reato, infatti, consiste nella indebita attribuzione, da parte dell’autore a se stesso, di poteri spettanti al giudice e presuppone uno stato di contestazione, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, in ordine a un diritto. Ne consegue che nessun rilievo ha la proprietà, da parte del soggetto attivo, della cosa sulla quale sia operata la violenza, ove la contestazione fra soggetto attivo e passivo del reato, abbia per oggetto proprio il diritto di quest’ultimo al mantenimento della cosa, sulla quale è operata la «violenza», nello stato in cui si trovava.
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