14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 584 del 2 marzo 1974
Posted at 16:51h
in Massimario
Testo massima n. 1
Gli atti interruttivi dell’usucapione sono esclusivamente quelli indicati dall’art. 2943 c.c., fatta eccezione per il quarto comma del medesimo articolo che, contemplando gli atti di costituzione in mora del debitore, riguarda il caso particolare dell’interruzione della prescrizione dei diritti di obbligazione, con l’effetto che la relativa disciplina non può essere estesa all’interruzione dell’usucapione dei diritti reali.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]