Cass. pen. n. 13106 del 2 aprile 2001
Testo massima n. 1
La condotta punibile del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (nella specie, un sequestro conservativo) nella forma dell'elusione della misura cautelare a difesa del credito (art. 388, secondo comma, c.p.), ricorre solo con riferimento ad atti di disposizione materiale e non anche di disposizione giuridica dei beni oggetto del vincolo. (Fattispecie in tema di lite simulata finalizzata ad altra pronuncia giudiziale di trasferimento del bene in modo da sottrarlo alla garanzia del creditore).
Testo massima n. 2
Non sussiste il reato di cui all'art. 381, comma I, c.p. qualora le parti apparentemente contrapposte, in favore delle quali l'esercente la professione legale presti contemporaneamente la propria opera, perseguano in realtà un unico e lecito fine ad esse comune, facendo difetto, in tal caso, l'evento tipico del suddetto reato, identificabile o nel nocumento arrecato al patrocinato o nel perseguimento di un fine illecito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potesse affermarsi la penale responsabilità di un avvocato il quale, dopo aver predisposto, per il promissario acquirente di un bene immobile, un atto di citazione per ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione specifica del preliminare di compravendita, aveva redatto, in favore del convenuto promittente la vendita, una comparsa di risposta in cui non si negava l'esistenza o la validità del suddetto preliminare, ma si allegava soltanto l'impossibilità di adempierlo a cagione di un provvedimento di sequestro conservativo gravante sull'immobile).