14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9773 del 6 luglio 1989
Testo massima n. 1
Nei casi in cui un soggetto diverso dal colpevole sottrae al controllo della polizia il prodotto del delitto, l’elemento discretivo fra il delitto di favoreggiamento reale e quello di favoreggiamento personale consiste nell’attitudine della condotta a nascondere o a sopprimere la cosa. Nella prima ipotesi si applica l’art. 379 c.p., poiché l’aiuto al reo consiste nel non fargli perdere la cosa; nella seconda ipotesi, l’aiuto ha solo l’effetto di eludere le investigazioni dell’autorità, anche a costo che la cosa venga distrutta. È, quindi, compito del giudice di merito valutare la condotta per accertare l’idoneità di essa ad occultare o ad eliminare il compendio dell’altrui delitto e l’intento perseguito dall’agente. [ Nella specie la corte d’appello aveva tratto il convincimento sulla concorrenza di tutti gli estremi del favoreggiamento reale dal fatto che l’imputato gettò nel water i preziosi, ma «senza tirare la catena», e che offrì delle giustificazioni pretestuose di questo suo comportamento sostenendo di aver agito «per paura» e «senza sapere di che cosa si trattasse» ].
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