14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15345 del 21 novembre 1990
Testo massima n. 1
La ritrattazione opera come causa di non punibilità del reato di falsa testimonianza se si verificano due condizioni, non alternative, ma inscindibili, e cioè che la ritrattazione avvenga nello stesso processo penale in cui il teste ha prestato il suo ufficio [ e non in separato autonomo processo per falsa testimonianza ] e nei termini di cui all’art. 376 c.p. Ne consegue che la ritrattazione fatta nel processo di falsa testimonianza non è efficace per escludere la punibilità del reato, a nulla rilevando che essa sia venuta a conoscenza dell’autorità davanti alla quale è stata consumata la falsità e che essa l’abbia utilizzata insieme con altri elementi processuali.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]