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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1789 del 18 settembre 1998

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1789 del 18 settembre 1998

Testo massima n. 1

Nella fattispecie criminosa di cui all’art. 374 bis c.p., l’elemento oggettivo si riferisce all’attività di documentazione, risultante da certificati o da atti, di circostanze non rispondenti al vero e richiede che la suddetta attività documentativa sia realizzata con la finalità specifica della destinazione ad essere prodotta all’autorità giudiziaria, perché eventualmente ne possano derivare effetti favorevoli all’interessato. Trattandosi di reato di pericolo, esso si perfeziona, innanzitutto, per la sola formazione della falsa documentazione, qualora la destinazione dell’atto all’autorità giudiziaria risulti in modo specifico ed univoco dal contesto dell’atto medesimo in ragione del suo tenore oggettivo; in tal caso non occorre anche che la documentazione risulti effettivamente presentata all’autorità giudiziaria, né che lo scopo della utilizzazione giudiziaria sia quello esclusivo dell’atto, ben potendo il falso documento essere predisposto anche per finalità concorrenti. Qualora, invece, l’utilizzazione giudiziaria non emerga dall’atto in ragione del suo contenuto espresso, ma abbia costituito comunque la finalità che l’autore consapevolmente abbia inteso dare al documento, allo scopo di stabilire se ricorra la prevista destinazione occorre che questa venga ad essere in concreto attuata, mediante il comportamento concludente della produzione all’autorità giudiziaria, quale condotta consequenziale. [ Fattispecie di annullamento con rinvio della decisione con cui il tribunale della libertà ha escluso la sussistenza del reato, in quanto una volta ammesso che il ricovero in clinica era stato pretestuosamente ideato, in base ad una insussistente situazione di urgenza, per sottrarsi ad un procedimento penale in corso, il tribunale avrebbe dovuto accertare se detta finalità era stata anche prevista e voluta dall’autore del falso e dai concorrenti nel reato, per cui la successiva produzione in giudizio della documentazione veniva a dare concreta rilevanza alla originaria, ancorché non esclusiva, destinazione giudiziale ].

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