14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10123 del 12 marzo 2002
Testo massima n. 1
In tema di falsità personale, deve ritenersi punibile ai sensi dell’art. 495 c.p. [ falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri ] e non dell’art. 374 bis c.p. [ false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all’autorità giudiziaria ], la condotta di chi allo scopo di essere ammesso a colloquio con un detenuto, dichiari falsamente di essere legato a quest’ultimo da un rapporto di convivenza. [ La Corte nell’affermare il principio, ha precisato che la tutela penale della fede pubblica deve intendersi estesa, oltre che ai connotati della persona che valgono in ogni caso ad integrare la sua identità o il suo status, anche ad ogni altro aspetto cui una determinata norma colleghi effetti giuridici ].
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