14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1531 del 16 giugno 1999
Testo massima n. 1
Se il reato di falsa perizia sia commesso inducendo in errore il perito [ artt. 48 e 373 c.p. ] per mezzo di un fatto costituente frode processuale [ art. 374 c.p. ], deve trovare applicazione solo la norma che incrimina la falsa perizia, in base al principio di sussidiarietà tra norme che prevedono stati o gradi diversi di offesa di un medesimo bene [ nel caso: il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria ], in modo che l’offesa maggiore assorbe quella minore e, di conseguenza, l’applicabilità di una norma è subordinata alla mancata applicazione dell’altra. [ Nella specie la Corte ha ritenuto corretto l’operato dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza del reato di falsa perizia, e non quello di frode processuale, nel comportamento del soggetto che aveva indotto in errore il perito — il quale aveva conseguentemente redatto una falsa perizia — facendogli pervenire la certificazione relativa a una grave patologia riferentesi a persona diversa ].
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