14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23767 del 29 maggio 2003
Testo massima n. 1
Nel delitto di falsa perizia [ art. 373 c.p. ] che tutela il bene giuridico dell’ordinato svolgimento dell’attività giudiziaria, persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività in quanto il privato danneggiato della falsa perizia non è, sia pure implicitamente, titolare o contitolare dell’interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice. Ne consegue l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione proposta ex art. 410 c.p.p. dal denunciante quale danneggiato dal reato di cui all’art. 373 c.p.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]