14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7067 del 23 febbraio 2011
Testo massima n. 1
In tema di falsa perizia, nel contesto di accertamenti valutativi [ nella specie valutazione di ramo aziendale ], la presenza di difformi autorevoli pareri nonché l’adesione del primo giudice ad una stima diversa da quella accolta dal giudice di appello sono elementi atti a dimostrare che il risultato della stima debba considerarsi obiettivamente controvertibile e difficilmente rapportabile alla certezza dello schema dettato dall’art. 373 c.p., salva una giustificazione attenta a raccordare la delicatezza del quesito offerto al perito e la certa infedeltà del risultato da questi reso.
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