14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2288 del 16 novembre 1970
Posted at 20:09h
in Massimario
Testo massima n. 1
Per la sussistenza del delitto di autocalunnia non è sufficiente che l’agente sostenga una qualche falsità da cui successivamente possa derivare una sua incriminazione, ma occorre anche che egli, al momento della falsa dichiarazione, si renda conto di accollarsi la responsabilità di un fatto costituente reato.
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