14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5675 del 24 maggio 1975
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’autocalunnia è un reato istantaneo che si perfeziona nel momento stesso in cui l’autoaccusa viene manifestata all’autorità giudiziaria o a quella che alla stessa ha l’obbligo di riferire. Pertanto, la ritrattazione successiva al suindicato momento non esclude la sussistenza del reato neppure nell’ipotesi che essa avvenga prima della trasmissione della notitia criminis all’autorità giudiziaria da parte di quella che l’ha ricevuta.
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