Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5675 del 24 maggio 1975

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5675 del 24 maggio 1975

Testo massima n. 1

L’autocalunnia è un reato istantaneo che si perfeziona nel momento stesso in cui l’autoaccusa viene manifestata all’autorità giudiziaria o a quella che alla stessa ha l’obbligo di riferire. Pertanto, la ritrattazione successiva al suindicato momento non esclude la sussistenza del reato neppure nell’ipotesi che essa avvenga prima della trasmissione della notitia criminis all’autorità giudiziaria da parte di quella che l’ha ricevuta.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze