14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8264 del 1 luglio 1980
Posted at 20:09h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il reato di cui all’art. 367 c.p. è reato istantaneo che si consuma con la semplice denuncia idonea a provocare investigazioni e accertamenti della polizia giudiziaria, né l’omissione della firma del verbale di denuncia può avere alcuna influenza sulla commissione dello stesso una volta che la denuncia orale sia stata proposta. L’omissione della firma infatti — non accompagnata da una chiara ed esplicita dichiarazione di insussistenza del reato denunciato — non può aver valore di ritrattazione.
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