14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12565 del 30 dicembre 1985
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, il raffronto fra realtà ed apparenza non va condotto con esclusivo riguardo all’astratta definizione giuridica del fatto denunziato, dovendosi, invece, valutare anche quelle alterazioni del vero che, senza immutare il titolo di reato, ne modifichino gli aspetti sostanziali, così da incidere sulla sua identificazione. In questa prospettiva si è da ritenere che la simulazione sussiste non solo quando la denunzia riguardi un fatto inesistente ovvero un reato diverso, per nomen juris, da quello consumato, ma anche nelle ipotesi in cui la divergenza fra il delitto commesso e quello denunziato incida, oltre un apparente diversità soltanto quantitativa, sull’aspetto qualitativo dell’oggetto materiale.
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