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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2050 del 3 marzo 1984

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2050 del 3 marzo 1984

Testo massima n. 1

Si ha reato strutturalmente diverso, come tale idoneo ad integrare il presupposto oggettivo del delitto di cui all’art. 367 c.p., quando la differenza fra il fatto denunciato e quello realmente avvenuto è solo apparentemente quantitativa, nel senso che investe non un certo numero di cose indiscriminatamente considerate, bensì cose la cui singola identità assume un’entità o una funzione separatamente e significativamente rilevabile. [ Nella specie, un automobilista, avendo subito il furto dell’autoradio, non coperta da assicurazione, aveva falsamente denunciato la sottrazione di altri accessori dell’auto: ruota di scorta, sedili, ecc. ].

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