14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2273 del 20 febbraio 1987
Testo massima n. 1
Colui, il quale denunzi di aver subito un furto, anziché una rapina, realmente effettuata in suo danno e attribuisca il fatto ad ignoti invece che alla persona da lui ben conosciuta, venendo in tal modo ad alterare il reato non solo nella sua struttura obiettiva ma anche per quanto riguarda il soggetto attivo, in modo da rendere concreto il pericolo di deviazione nelle indagini dirette all’individuazione dell’effettivo responsabile, commette il delitto di simulazione di reato.
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Testo massima n. 1
È configurabile il delitto di simulazione non soltanto allorché venga denunciato come avvenuto un reato assolutamente inesistente, ma anche quando si denunzi un fatto diverso, nei suoi elementi essenziali, da quello effettivamente verificatosi, poiché anche in quest’ultima ipotesi si realizza quel pericolo di gravi deviazioni nelle indagini di polizia giudiziaria dirette alla scoperta del colpevole che l’art. 367 c.p. mira ad evitare.
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