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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35808 del 28 settembre 2007

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35808 del 28 settembre 2007

Testo massima n. 1

Non si ha simulazione di reato nella ipotesi in cui il fatto non venga alterato così da costituire un titolo di reato assolutamente diverso, a nulla valendo che l’entità di esso o altre modalità della sua verificazione siano state esposte in modo difforme, in quanto, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 367 c.p., il raffronto tra il reato consumato e il reato denunciato non va condotto con esclusivo riguardo alla astratta qualificazione giuridica del fatto, ma deve coinvolgere anche quelle alterazioni del vero che, pur senza influire sul titolo del reato, ne modificano in modo così sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione. [ Nella specie la Corte non ha ritenuto costituire simulazione di reato il fatto che il denunciante non avesse rivelato di conoscere più in dettaglio le modalità del furto, anche con riferimento alla provenienza «etnica» del ladro ].

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