14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4983 del 8 febbraio 2010
Testo massima n. 1
Il delitto di simulazione di reato non è configurabile se la condotta non è idonea a determinare il pericolo che venga iniziato un procedimento penale e, quindi, se il contenuto della denuncia appaia palesemente inverosimile ovvero la complessiva situazione di fatto consenta di escludere la necessità di svolgere delle indagini sul reato denunciato e suggerisca invece di avviarle proprio sulla falsità delle denuncia. [ Fattispecie in cui un militare, dopo aver informato i Carabinieri di non aver più rinvenuto il tesserino di riconoscimento nel proprio armadietto, del quale escludeva l’effrazione, si presentava il giorno successivo alla medesima autorità per effettuare formale denuncia del furto dello stesso tesserino, affermando che quest’ultimo era stato sottratto, previa effrazione, dal suo armadietto ].
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