14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5676 del 8 giugno 1982
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 366 c.p. non è richiesto che il rifiuto di assumere l’incarico o le funzioni sia espressamente dichiarato, ma, pure non essendo sufficienti una mera tergiversazione o un perdurante ritardo ad adempiere, il rifiuto può desumersi dal comportamento tenuto dal soggetto attivo del reato quando esso si manifesti attraverso un fatto positivo univoco e concludente. [ Fattispecie relativa a indebita ammissione del deposito della relazione da parte del consulente tecnico ]. Ricorrono gli estremi del delitto di cui all’art. 366 c.p., il rifiuto, cioè, di prestare uffici legalmente dovuti da parte di un perito, un interprete o un custode nominato dall’autorità giudiziaria, non solo quando il rifiuto concerna il momento iniziale di assunzione dell’incarico o delle funzioni che si intendono affidare, bensì anche quando esso riguardi la fase dell’esecuzione dell’incarico di esse, giusta la dizione letterale della norma in oggetto che, espressamente, parla di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
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