14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1473 del 4 febbraio 1999
Testo massima n. 1
In tema di omissione di referto riferibile a lesioni conseguenti ad infortunio sul lavoro, non compete al sanitario alcun potere di delibazione della configurabilità di estremi di reato, dovendo la sua valutazione limitarsi al solo esame delle modalità del fatto portato a sua conoscenza. Ove non risulti, in base ad elementi certi ed obiettivi [ che quindi non necessitano di alcuna verifica in sede di indagine ] che il fatto si sia verificato indipendentemente da condotte commissive od omissive di chi aveva l’obbligo giuridico di impedire l’evento, il sanitario è tenuto all’obbligo del referto. Pertanto, se non sia possibile escludere, in astratto, l’esistenza di nesso causale tra l’infortunio e la violazione di norme antinfortunistiche, l’omessa segnalazione alla competente autorità da parte del sanitario di ipotesi di reato perseguibili d’ufficio, integra gli estremi del delitto di cui all’art. 365 c.p. [ Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del pretore, che aveva escluso la responsabilità del sanitario sulla base delle sole dichiarazioni dell’infortunato, il quale aveva descritto quanto occorsogli come fatto meramente accidentale ].
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