14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 902 del 26 gennaio 1994
Testo massima n. 1
L’obbligo di denuncia dei reati, posto a carico del pubblico ufficiale dall’art. 361 c.p., non può essere soddisfatto mediante la presentazione della denuncia al sindaco del luogo, anche se questi rivesta qualità di organo di pubblica sicurezza. L’obbligo in questione, infatti, non può essere rimesso ad altro pubblico ufficiale in quanto lo scopo dell’art. 361 è quello di assicurare una tempestiva conoscenza del reato da parte dell’autorità giudiziaria, scopo che verrebbe frustrato se i pubblici ufficiali potessero impunemente fidare l’un sull’altro nell’ottemperanza all’obbligo della denuncia.
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