14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23956 del 3 giugno 2013
Testo massima n. 1
Non sussiste alcun rapporto di specialità tra l’art. 361 c.p. e l’art. 27, comma quarto, d.p.r. n. 380 del 2001, trattandosi di norme con ambiti di applicazione differenti, poiché la prima sanziona penalmente qualsiasi pubblico ufficiale che ometta di denunciare all’a.g. fatti costituenti reato, mentre la seconda impone ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria l’ulteriore obbligo – non sanzionato penalmente – di comunicare all’a.g. anche le violazioni urbanistico – edilizie non costituenti reato. [ Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto responsabili del reato di cui all’art. 361 c.p. sia il geometra dell’ufficio tecnico comunale che aveva omesso di denunciare l’abuso edilizio accertato a seguito di sopralluogo con la polizia municipale, sia il responsabile del predetto ufficio venuto a conoscenza dell’abuso con la ricezione del rapporto di servizio ].
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