Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 493 del 26 febbraio 1970

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 493 del 26 febbraio 1970

Testo massima n. 1

Il reato, principale, di omessa denunzia di reato si consuma nel momento in cui si verifica la omissione e l’abolitio criminis del reato subordinato [ quello, cioè, che doveva essere denunziato; nella specie: contravvenzioni al codice stradale successivamente depenalizzate ] costituisce un posterius irrilevante agli effetti della punibilità del reato principale.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze