14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8746 del 2 agosto 2000
Testo massima n. 1
Il delitto di omessa denuncia, di cui all’art. 361 c.p., è reato istantaneo, perché il termine di adempimento dell’obbligo è unico, finale e non iniziale, decorso il quale l’agente non è più in grado di tenere utilmente la condotta imposta. Il contegno descritto in tale fattispecie si sostanzia, infatti, nell’omettere, e cioè nel non fare, ovvero nel ritardare, ossia nel protrarre indebitamente, la denuncia; tanto che alla desistenza la legge non riconnette alcuna conseguenza giuridica, essendosi ormai verificati gli effetti [ omissione o ritardo ] necessari e sufficienti per la consumazione.
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