14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 14465 del 11 aprile 2011
Posted at 20:10h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il delitto di omessa denuncia si realizza quando il ritardo della comunicazione della notizia di reato, fondata o meno che essa appaia, non consenta al P.M. qualsiasi iniziativa a lui spettante. [ In motivazione la Corte ha escluso che la intervenuta modifica del termine ex art. 347 c.p., da quarantotto ore a “senza ritardo”, previsto per riferire al P.M. la notizia di reato, autorizzi il pubblico ufficiale ad una valutazione di fondatezza ].
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