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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7877 del 9 luglio 1992

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7877 del 9 luglio 1992

Testo massima n. 1

La regola dell’art. 360 c.p. presuppone che una determinata fattispecie non richieda necessariamente l’attualità dell’esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio, cioè che l’agente sia titolare dei poteri o della qualità di cui abusa nell’immanenza della condotta criminosa. Tuttavia una condotta riferita a una qualità pubblica o alla titolarità di poteri risalenti nel tempo e non più attuali si configura priva della portata offensiva degli attributi di legalità, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione che postulano attualità dell’ufficio pubblico di cui si esercita il potere per tornaconto personale. [ Fattispecie relativa a rapporto di servizio esauritosi da anni con l’ente pubblico, chiamato a rispondere, in solido con l’autore dell’illecito, delle obbligazioni civili nascenti da reato ].

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