14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2291 del 20 marzo 1986
Testo massima n. 1
Il reato di frode nelle pubbliche forniture si differenzia da quello di inadempimento di contratti di pubbliche forniture per la presenza dell’elemento della frode, che si presenta come astuzia o malizia diretta ad ingannare. Ne deriva che è configurabile il delitto di cui all’art. 356 c.p. quando l’opera venga compiuta non solo in dispregio e in violazione delle clausole d’appalto e delle norme regolatrici delle clausole stesse, bensì anche con il proposito [ fraudolento ] di fare in modo che essa appaia conforme alle menzionate clausole ed alla legge.
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