14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1545 del 14 febbraio 1995
Testo massima n. 1
Commette il reato di abusivo esercizio di una professione [ art. 348 c.p. ] il geometra che procede al restauro conservativo di un edificio sottoposto a vincolo ai sensi delle leggi che tutelano l’antichità e le belle arti; tale intervento, infatti, è riservato dall’art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, a chi esercita la professione di architetto [ e, per la parte tecnica, di ingegnere ], ed in ogni caso, per la rilevanza dell’opera sul piano qualitativo, non può rientrare nelle attribuzioni del geometra contemplate dall’art. 16, R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che determina oggetto e limiti di esercizio della relativa professione.
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