Cass. pen. n. 35108 del 15 maggio 2024

Testo massima n. 1


SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Prescrizione - Termine - Raddoppio ex art. 157, comma sesto, cod. pen. - Applicabilità alle condotte successive alla legge n. 136 del 2010 - Sussistenza - Ragioni.


In tema di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., il raddoppio del termine di prescrizione ex art. 157, comma sesto, cod. pen., decorrente dalla cessazione della condotta organizzata, opera in relazione ai fatti illeciti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 11, comma 1, legge 13 agosto 2010, n. 136, che ha inserito nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. il delitto già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rispetto al quale sussiste continuità normativa, a nulla rilevando che l'intero titolo VI-bis, libro secondo, cod. pen. sia stato inserito nell'elenco di cui all'art. 157, comma sesto, cod. pen. solo con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 6, legge 22 maggio 2015, n. 68.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 41583 del 2021

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 157 com. 6 CORTE COST.
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 3 com. 1 lett. A)
Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 art. 7 com. 1 lett. Q) CORTE COST.
Legge 13/08/2010 num. 136 art. 11 com. 1
Legge 22/05/2015 num. 68 art. 1 com. 6
Cod. Pen. art. 452 quaterdecies
Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST.