14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11929 del 12 dicembre 1992
Testo massima n. 1
Commette il reato di abusivo esercizio della professione di dentista l’odontotecnico che svolga attività riservata al medico nei confronti di pazienti che si rivolgono a lui, in quanto, in virtù dell’art. 11, R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 — norma extrapenale integratrice del precetto penale contenuto nell’art. 348 c.p. — è escluso ogni rapporto diretto fra paziente e odontotecnico, quest’ultimo, essendo autorizzato «unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte … fornite da medici-chirurghi … con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire [ art. 11 del regio decreto citato ]. [ Nella specie la Suprema Corte ha osservato che correttamente la corte di merito aveva ritenuto che l’imputato dovesse rispondere del reato ascrittogli in quanto aveva: 1 ] esaminato il ponte di una paziente prescrivendole delle radiografie e poi esprimendo il suo giudizio al riguardo; 2 ] visitato un paziente che lamentava dolore ad un dente, facendolo distendere sul lettino, esaminandogli la bocca ed affermando che erano necessari altri lavori; 3 ] visitato un paziente, prescritto al medesimo delle radiografie, impegnandosi a stendere un preventivo; 4 ] esaminato la bocca di un paziente prescrivendogli radiografie nonché, all’esito, l’applicazione di un apparecchio ].
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