14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 33706 del 14 settembre 2005
Testo massima n. 1
La disposizione di cui all’art. 1, comma secondo lett. a ], del Trattato tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America firmato il 2 febbraio 1948 [ che consente ai cittadini dei due Stati di svolgere attività professionali nei territori delle Parti contraenti ] assicura parità di trattamento nell’esercizio di detta attività anche allo straniero, ma non attribuisce automaticamente efficacia ai titoli di studio conseguiti nei Paese di origine e pertanto non abilita [ nella specie: il cittadino statunitense laureato negli USA in science of denturity ] alla professione di odontoiatra sul territorio italiano, in mancanza del titolo richiesto dalla legge nazionale.
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