14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2289 del 18 giugno 1976
Testo massima n. 1
Nell’ordinamento giuridico attuale l’istituto dell’immemorabile opera soltanto nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico con l’amministrazione dello Stato ed, in particolare, per quanto concerne i rapporti reali, è applicabile a quelli che hanno ad oggetto beni demaniali. Per contro, nei rapporti di diritto privato, ivi compresi quelli relativi a beni patrimoniali disponibili dello Stato, il suddetto istituto venne abrogato dal codice civile del 1865 e non è stato, poi, richiamato in vigore dal nuovo codice civile. Caratteristica fondamentale dell’immemorabile è che sia stato smarrito il ricordo del momento in cui è nata la situazione di possesso che si pretende di affermare come legittima: esso pertanto non può essere invocato quando sia nota la data di inizio della situazione in contestazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]