14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9725 del 28 febbraio 2013
Testo massima n. 1
Integra il reato di esercizio abusivo della professione l’attività di colui che curi la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale [ nella specie, occupandosi in particolare della compilazione della busta paga per conto di numerose aziende ] in mancanza del titolo di consulente del lavoro e dell’iscrizione al relativo albo professionale, a nulla rilevando la sua qualità di socio di una società partecipata da un’associazione di categoria, che può eccezionalmente provvedere a tali compiti solo mediante suoi dipendenti, a norma dell’art. 1, comma quarto, legge 2 novembre 1979, n. 12 senza possibilità di delega a terzi.
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