14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35101 del 4 settembre 2003
Testo massima n. 1
Non è configurabile il reato di abusivo esercizio della professione medica nella condotta dell’optometrista che abbia effettuato una correzione prismatica, in quanto si tratta di un’attività consistente nella semplice misurazione della potenza visiva con prescrizione di lenti correttive, che non implica necessariamente una diagnosi medico-oculistica diretta ad individuare malattie o imperfezioni dell’occhio per fini terapeutici [ nel caso di specie, la Corte ha annullato l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il sequestro probatorio di documentazione da cui risultava l’effettuazione di correzioni prismatiche da parte dell’indagato ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]