14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 715 del 19 gennaio 2000
Testo massima n. 1
Commette i reati di esercizio abusivo di una professione [ art. 348 c.p. ] e di usurpazione di titoli o di onori [ art. 498 c.p. ] il soggetto che si arroghi il titolo di avvocato e apra in Italia uno studio legale, ancorché abilitato in Francia a esercitare la professione di «Avocat», se non abbia ottemperato alle condizioni normative previste dall’art. 2 della L. 9 febbraio 1982, n. 31 [ che, peraltro, gli consentirebbero di esercitare la professione in Italia con carattere di temporaneità e con espresso divieto di stabilire nel territorio della Repubblica uno «studio» ] o se non abbia seguito il procedimento di cui al D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 115 per il riconoscimento del titolo in Italia.
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