14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12890 del 7 dicembre 2000
Testo massima n. 1
In tema di esercizio abusivo di una professione difetta l’elemento oggettivo del reato quando l’attività posta in essere dall’agente non abbia assunto rilevanza esterna e non sia caratterizzata dalla tipicità degli atti compiuti, riferibile all’attività professionale per la quale è richiesta una speciale abilitazione. [ Fattispecie relativa a svolgimento di mansioni tecnico-burocratiche nell’istruttoria di pratiche di condono edilizio a supporto dell’ufficio comunale ].
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Testo massima n. 1
Non dà luogo alla configurabilità del reato di cui all’art. 348 c.p. [ abusivo esercizio di una professione ], il fatto di taluno il quale, pur non essendo iscritto all’albo professionale dei geometri, abbia svolto, su incarico di un comune, attività di mera istruttoria delle pratiche di condono edilizio quale, nella specie, è stata ritenuta quella consistente nell’effettuare “l’esame della documentazione allegata a corredo delle singole domande, la verifica della rispondenza anche tecnica delle richieste ai presupposti di legge, il controllo della conformità ai conteggi eseguiti dai richiedenti, la verifica della sanabilità dell’opera con riguardo all’eventuale sussistenza di vincoli di ogni natura, la predisposizione dell’atto di concessione in sanatoria ed il calcolo dei relativi oneri.
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