Cass. pen. n. 470 del 19 gennaio 1987

Testo massima n. 1


I delitti di truffa e millantato credito si distinguono per la diversità dell'oggetto della tutela penale, che è il patrimonio, nella truffa, e il prestigio della pubblica amministrazione, nel delitto di cui all'art. 346 c.p. Pertanto le due violazioni, anche se unite in unica azione, producono due distinti eventi criminosi, con conseguente concorso formale di reati.